Art. 5.
(Riconoscimento dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna).

      1. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, commi 1 e 2, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, dalle quali risultano le quote altimetriche e la densità demografica relative al proprio ambito geografico.
      2. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e i dati dai quali risultano i presupposti per la classificazione.
      3. Entro quattro mesi dal ricevimento delle cartografie e dei dati di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio e del mare provvede al riconoscimento dei comuni di montagna e di alta montagna, d'intesa con le regioni interessate, inserendoli nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.